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Dopo il matrimonio la moglie è obbligata a prendere il cognome del coniuge?

Secondo quanto stabilisce l’art. 143 bis del codice civile così dovrebbe essere. Il condizionale però è d’obbligo, per tutte le ragioni che seguono.

L’articolo richiamato stabilisce, infatti, che “La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze”. È evidente che, da una interpretazione letterale della norma, sembrerebbe proprio che il doppio cognome rappresenti un obbligo per le signore che convolano a nozze. In realtà, però, l’applicazione della norma contenuta dell’art. 143 bis c.c. è assai scarsa, anzi, potremmo dire quasi inesistente.

In sostanza il nostro ordinamento giuridico mantiene in vita una norma che però, di fatto, non viene rispettata ed applicata. Si pensi, ad esempio, ai vari documenti che accompagnano il corso della nostra vita. Classico esempio è la carta d’identità ove l’indicazione del matrimonio appare solo grazie alla locuzione “coniugata” nel campo dello stato civile. È evidente, dunque, che la donna coniugata continua ad essere riconosciuta ed indicata ufficialmente con il proprio cognome.

Eccone il perché.

La Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il problema chiarendo che l’interpretazione esatta dell’art. 143 bis del codice civile impone il riconoscimento alla moglie del diritto all’aggiunta del cognome del marito e non di un obbligo. Persino la massima autorità giudiziaria amministrativa, il Consiglio di Stato, ha chiarito che “ai fini dell’identificazione della persona vale esclusivamente il cognome da nubile”. Ed ancora, un passo di un’importante circolare del Ministro degli Affari Esteri, la n. 2 del 6 marzo 1998, in materia di passaporti a lettura ottica chiarisce: “… L’apposizione del cognome del marito nel passaporto della donna sposata deve intendersi essere facoltativa. Essa è quindi effettuata a richiesta dell’interessata, la quale, comunque, dovrà essere informata dall’operatore della possibilità di avvalersi di tale facoltà. Invero, l’art. 143 bis del codice civile, il quale prevede che “la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze”, va inteso nel senso che e’ attribuita alla moglie la facoltà di aggiungere al proprio cognome quello del marito. Esiste, inoltre, un deciso orientamento tanto dottrinale quanto giurisprudenziale secondo cui l’aggiunta del nome del marito ha carattere di semplice facoltà …”

Concludendo, in risposta alla domanda iniziale, posso affermare che l’art. 143 bis del codice civile non impone alcunché ma, per dirla con le parole della Corte di Cassazione, “si applica ai rapporti sociali” e cioè che la “signorina ROSSI” (da nubile), quando andrà a teatro o nel suo ristorante preferito, verrà chiamata “signora VERDI” (da coniugata) e potrà anche pretenderlo.